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Nuovi obblighi per fotovoltaico ed eolico da 100 kW in media tensione

Hai un impianto da almeno 100 kW? La prima verifica è capire se è connesso in bassa o media tensione. Se è in media tensione, entrano in gioco nuovi obblighi tecnici: qui spieghiamo in modo semplice cosa sono CCI e funzione PF2, quali impianti riguardano e quali scadenze controllare.

Aggiornato al 4 settembre 2026ARERA 385/2025 + 564/2025Approfondimento ZEUS7 min di lettura
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Il punto essenziale

Non riguarda genericamente tutti gli impianti sopra 100 kW

Il perimetro disciplinato dalla deliberazione ARERA 385/2025/R/eel riguarda gli impianti di produzione fotovoltaici ed eolici, esistenti e nuovi, di potenza nominale pari o superiore a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione.

Per questi impianti il Controllore Centrale di Impianto (CCI) e la funzione PF2 assumono un ruolo centrale nella nuova architettura di riduzione della generazione prevista dalla procedura RIGEDI.

Perché sono state introdotte queste regole

La crescita della generazione distribuita da fonti rinnovabili rende più complessa la gestione del sistema elettrico nelle ore in cui la produzione è elevata e il fabbisogno residuo è basso. Terna ha evidenziato la necessità di disporre di risorse che possano essere osservate, modulate o distaccate in modo più affidabile in condizioni critiche.

La deliberazione 385/2025/R/eel ha quindi aggiornato il quadro collegato all’Allegato A.72 del Codice di rete Terna e ha avviato un percorso di adeguamento anche per gli impianti già in esercizio. Le scadenze sono state successivamente prorogate dalla deliberazione 564/2025/R/eel.

Cos’è il CCI

Il Controllore Centrale di Impianto (CCI) è il dispositivo definito dalla Norma CEI 0-16, con i relativi Allegati O e T. Consente di raccogliere informazioni dall’impianto, scambiarle con il distributore e coordinare alcune funzioni di regolazione e controllo.

Nel nuovo perimetro RIGEDI, il produttore è responsabile dell’installazione e della manutenzione del CCI e del relativo sistema di comunicazione, oltre che dell’attivazione della funzione PF2 secondo le prescrizioni applicabili.

Cos’è la funzione PF2

La funzione PF2 – “Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO” consente all’impianto di ridurre la potenza attiva in risposta a un comando ricevuto dal distributore.

Con la deliberazione 385/2025/R/eel la PF2 è diventata una prestazione obbligatoria del CCI ai fini del nuovo sistema di riduzione della generazione. La Variante CEI 0-16:V5:2025-10 ha recepito l’obbligatorietà per gli impianti eolici e fotovoltaici interessati.

Schema comparativo tra nuovo adeguamento CCI PF2 e teledistacco già vigente

Scadenze aggiornate per gli impianti esistenti

Le scadenze originarie della deliberazione 385/2025 sono state prorogate dalla deliberazione 564/2025. Oggi il calendario da considerare è il seguente:

≥ 1 MW31 dicembre 2026

Per gli impianti già conformi alla deliberazione 540/2021 è richiesta l’attivazione della funzione PF2 e la comunicazione dell’avvenuto adeguamento al distributore. Se il CCI non è già presente, va verificata anche la necessità della sua installazione.

≥ 500 kW e < 1 MW31 dicembre 2027

Installazione del CCI, attivazione PF2 e comunicazione al distributore.

≥ 100 kW e < 500 kW31 marzo 2028

Installazione del CCI, anche nella configurazione semplificata ammessa, attivazione PF2 e comunicazione al distributore.

La definizione regolatoria di “impianto esistente” varia in funzione della fascia di potenza e della data della richiesta di connessione. Per un impianto specifico va quindi verificata anche questa qualificazione.

Schema delle scadenze aggiornate e dei contributi forfetari per gli impianti esistenti

Quando un impianto è “esistente” e quando è “nuovo”

La distinzione non dipende soltanto dalla data in cui l’impianto è entrato in esercizio. Nel testo coordinato della deliberazione 385/2025/R/eel:

  • per gli impianti ≥1 MW e per quelli ≥500 kW e <1 MW, sono considerati “esistenti” gli impianti eolici e fotovoltaici connessi o da connettere in media tensione per i quali la richiesta di connessione era già stata presentata alla data di entrata in vigore della deliberazione 385/2025/R/eel;
  • per gli impianti ≥100 kW e <500 kW, sono considerati “esistenti” quelli per i quali la richiesta di connessione è stata presentata entro il 31 ottobre 2025;
  • gli altri impianti rientrano nella definizione di impianti nuovi.

Per gli impianti nuovi, il produttore deve installare i dispositivi previsti e attivare la PF2 entro la data di entrata in esercizio, comunicandolo al distributore entro l’attivazione della connessione. La mancata installazione o attivazione è condizione sufficiente per sospendere l’attivazione della connessione ai sensi del TICA.

Contributo per l’adeguamento

Puoi adeguarti e ottenere un contributo forfetario

Per gli impianti esistenti fotovoltaici ed eolici in media tensione con potenza da 100 kW a meno di 1 MW, ARERA ha previsto un contributo forfetario per favorire l’adeguamento CCI/PF2.

100–<500 kW7.500 €

Valore base attualmente previsto.

500 kW–<1 MW10.000 €

Valore base attualmente previsto.

Non è un prestito e non è un rimborso percentuale della fattura. È un contributo forfetario: l’importo dipende dalla fascia di potenza e dalla data in cui viene inviata la comunicazione di avvenuto adeguamento. Gli importi base sono indicati dalla disciplina vigente e restano soggetti agli eventuali successivi aggiornamenti ARERA.

Quanto prendi in base a quando completi la pratica

Da 500 kW a meno di 1 MW

Valore base: 10.000 €

  • 10.000 € se comunichi l’adeguamento entro il 31 dicembre 2026
  • 8.000 € dal 1° gennaio al 28 febbraio 2027
  • 4.000 € dal 1° marzo al 31 maggio 2027
  • 0 € dopo il 31 maggio 2027

Da 100 kW a meno di 500 kW

Valore base: 7.500 €

  • 7.500 € se comunichi l’adeguamento entro il 31 gennaio 2027
  • 6.000 € dal 1° febbraio al 31 marzo 2027
  • 3.000 € dal 1° aprile al 30 giugno 2027
  • 0 € dopo il 30 giugno 2027
La finestra del contributo finisce prima dell’obbligo.

Questo è il punto da non perdere: per gli impianti da 500 kW a meno di 1 MW l’adeguamento può arrivare fino al 31 dicembre 2027, ma il contributo si azzera dopo il 31 maggio 2027. Per gli impianti da 100 a meno di 500 kW l’obbligo arriva fino al 31 marzo 2028, ma il contributo si azzera dopo il 30 giugno 2027.

Come si ottiene

1Verifica dell’impianto

Si controllano potenza, connessione in media tensione, classificazione come impianto esistente e stato del CCI.

2Adeguamento tecnico

Il tecnico installa o configura il CCI e attiva la funzione PF2 secondo le prescrizioni applicabili.

3Comunicazione al distributore

Si inviano la comunicazione di avvenuto adeguamento, il nuovo Regolamento di Esercizio e la documentazione richiesta.

4Verifica positiva

Il distributore verifica da remoto e, se necessario, con sopralluogo la corretta installazione e la piena operatività della PF2.

5Erogazione

Se la verifica è positiva, il contributo viene erogato dall’impresa distributrice entro il mese successivo.

FAQ sul contributo

Serve presentare le fatture?

Nella procedura pubblicata da E-Distribuzione il contributo è trattato come forfetario. L’elenco dei documenti richiesti riguarda soprattutto l’adeguamento tecnico e amministrativo: comunicazione di avvenuto adeguamento, dichiarazione del tecnico abilitato, nuovo Regolamento di Esercizio, documenti richiesti e certificato CA del CCI. Non è indicata una rendicontazione delle fatture per calcolare l’importo del contributo.

Chi presenta la pratica?

La pratica non si presenta ad ARERA. ARERA stabilisce le regole, mentre la comunicazione e la verifica passano attraverso il distributore competente. ZEUS può seguire la verifica preliminare, la raccolta documentale, il coordinamento con il tecnico e l’invio della pratica. La dichiarazione tecnica di conformità deve invece essere rilasciata dal tecnico abilitato richiesto dalla procedura.

Chi eroga il contributo?

Il contributo viene erogato dall’impresa distributrice competente dopo la verifica positiva dell’adeguamento.

Il contributo arriva prima o dopo i lavori?

Arriva dopo: prima si completa l’adeguamento, poi si trasmette la documentazione al distributore e si attende la verifica positiva.

È un prestito da restituire?

No. È un contributo forfetario per l’adeguamento, non un finanziamento da restituire.

Che cosa deve essere trasmesso al distributore

Dopo l’adeguamento, il produttore deve trasmettere all’impresa distributrice la comunicazione di avvenuto adeguamento, il nuovo Regolamento di Esercizio sottoscritto e una dichiarazione di un tecnico abilitato non dipendente del produttore, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti la conformità dell’impianto alle prescrizioni applicabili dell’Allegato A.72 e della Norma CEI 0-16.

Il distributore effettua poi verifiche da remoto e, ove necessario, sopralluoghi a campione per controllare l’installazione dei dispositivi e la piena operatività della funzione di riduzione della potenza.

Impianti più vecchi e inverter non pilotabili

La modifica CEI ha affrontato anche il caso di inverter o generatori più datati che non possono ricevere un comando continuo di modulazione della potenza.

Per gli impianti interessati è ammessa una risposta “a gradini”, ad esempio attraverso lo spegnimento progressivo degli inverter. Per gli impianti eolici possono essere previste anche modalità di riduzione tramite orientamento delle pale e/o spegnimento progressivo delle turbine. ARERA ha chiarito che, nei casi previsti dalla variante CEI, l’adeguamento alla deliberazione 385/2025 non comporta necessariamente la sostituzione degli inverter o di altri componenti di generazione.

Semplificazioni per gli impianti tra 100 e 500 kW

Per questa fascia la normativa tecnica ha introdotto alcune semplificazioni, tra cui:

  • errore massimo complessivo della catena di acquisizione e trasduzione fino al 5%;
  • possibilità, nei casi previsti, di utilizzare le misure provenienti dai TA e TV del sistema di protezione di interfaccia;
  • per fotovoltaico ed eolico con consumi limitati ai soli servizi ausiliari, assenza dell’obbligo di misura separata dell’energia prodotta e immessa nei termini indicati dalla variante CEI.

Cosa succede se non si rispetta la nuova scadenza CCI/PF2

Una volta decorse le scadenze previste per l’adeguamento CCI/PF2, la deliberazione 385/2025/R/eel, nel testo coordinato, prevede conseguenze economiche per gli impianti che risultano ancora non adeguati.

Se l’impianto rientra in una convenzione attiva con il GSE, il GSE sospende l’erogazione delle partite economiche di competenza fino alla comunicazione dell’avvenuto adeguamento da parte del distributore. Per gli impianti gestiti da un BRP diverso dal GSE è previsto il meccanismo economico disciplinato dall’articolo 8.5 della deliberazione.

Questa conseguenza non parte il 16 marzo 2026: decorre dalle specifiche scadenze CCI/PF2 applicabili alla fascia di potenza dell’impianto. Il 16 marzo 2026 riguarda invece l’enforcement degli obblighi di teledistacco già vigenti.

Attenzione: è un obbligo diverso

Teledistacco già vigente e sospensione dei corrispettivi dal 16 marzo 2026

Il nuovo percorso CCI/PF2 non va confuso con gli obblighi di teledistacco già vigenti collegati alla procedura RIGEDI e alla precedente architettura GSM/GPRS.

Con la deliberazione 23/2026/E/eel, ARERA ha previsto che per gli impianti eolici e fotovoltaici ≥100 kW connessi in media tensione che risultino inadempienti alle prescrizioni vigenti sul teledistacco per cause non imputabili al distributore, dal 16 marzo 2026 possa essere sospesa la remunerazione dell’energia immessa in rete fino alla verifica positiva dell’avvenuto adeguamento.

ARERA chiarisce che la misura è un trattenimento temporaneo e non una penalità definitiva. Può applicarsi anche quando l’inadempimento viene accertato dopo il 15 marzo 2026, con effetti dal giorno successivo all’accertamento.

Cosa dovrebbe verificare oggi il proprietario dell’impianto

Potenza nominale dell’impianto
Connessione effettiva in media tensione
Data e stato della richiesta di connessione
Presenza e configurazione del CCI
Disponibilità e corretta configurazione della PF2
Stato del teledistacco e dei sistemi di comunicazione
Regolamento di Esercizio aggiornato
Documentazione del tecnico abilitato

Per ora ZEUS pubblica questo approfondimento con finalità informativa. L’eventuale adeguamento tecnico dell’impianto deve essere valutato ed eseguito da soggetti tecnicamente qualificati in funzione della configurazione reale dell’impianto.

Il presente contenuto ha finalità informative e divulgative e non sostituisce la verifica tecnica e regolatoria riferita al singolo impianto.

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