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AI Act: cos’è, come funziona e cosa devono fare le imprese

Una guida pratica al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale: livelli di rischio, ruoli, formazione e competenze, obblighi di trasparenza dell’articolo 50 e verifiche da fare in azienda.

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Che cos’è l’AI Act

L’AI Act, cioè il Regolamento (UE) 2024/1689, è il quadro normativo europeo dedicato all’intelligenza artificiale. È entrato in vigore il 1° agosto 2024 e la sua applicazione avviene progressivamente, con obblighi e scadenze differenti a seconda del tipo di sistema e del ruolo ricoperto dall’organizzazione.

La logica di fondo è semplice: non tutte le applicazioni di intelligenza artificiale presentano lo stesso rischio e quindi non sono soggette agli stessi obblighi.

Per un’impresa la domanda corretta non è soltanto “uso l’IA?”, ma: quale sistema sto usando, per quale finalità, che ruolo ha la mia azienda e in quale livello di rischio rientra questo utilizzo?

Una sola normativa

Come si legge l’AI Act

Per orientarsi, è utile leggere l’AI Act attraverso quattro elementi: rischio, ruolo dell’impresa, competenze delle persone e trasparenza.

AI ACTRegolamento (UE) 2024/1689
Livelli di rischio
i
L’AI Act distingue gli usi dell’IA in base al rischio. La categoria dipende dalla funzione e dal contesto, non dal semplice nome dello strumento.
Quanto è sensibile l’uso dell’IA
Ruolo dell’impresa
i
Un’impresa può limitarsi a utilizzare professionalmente un sistema oppure può svilupparlo o fornirlo. Gli obblighi cambiano in base al ruolo assunto nel caso concreto.
Chi fornisce e chi utilizza il sistema
Articolo 4
i
Riguarda l’alfabetizzazione in materia di IA: conoscenze e competenze adeguate delle persone che utilizzano sistemi di IA per conto dell’organizzazione. Nelle fonti europee si incontra anche il termine inglese “AI literacy”.
Formazione e competenze sull’IA
Articolo 50
i
È la parte dell’AI Act dedicata agli obblighi di trasparenza per determinati sistemi e contenuti: per esempio quando una persona interagisce con un sistema di IA.
Trasparenza verso persone e pubblico

I quattro livelli di rischio

L’AI Act utilizza un approccio basato sul rischio. La Commissione europea lo riassume in quattro categorie.

1
Rischio inaccettabilePratiche vietate
2
Alto rischioObblighi più rigorosi per specifici usi
3
Rischio di trasparenzaInformare le persone nei casi previsti
4
Rischio minimo o nulloLa maggior parte dei sistemi di IA

1. Rischio inaccettabile

Comprende pratiche considerate incompatibili con i principi e i diritti tutelati dall’Unione europea. Questi utilizzi sono vietati. Tra gli esempi indicati dalla Commissione rientrano determinate forme di manipolazione dannosa, sfruttamento delle vulnerabilità, social scoring e alcuni usi biometrici particolarmente invasivi.

2. Alto rischio

Riguarda sistemi che, in specifiche condizioni, possono incidere in modo significativo su salute, sicurezza o diritti fondamentali. Tra gli ambiti indicati dalla normativa figurano, ad esempio, alcuni utilizzi nell’occupazione e selezione del personale, istruzione, accesso a servizi essenziali, infrastrutture critiche e altri settori sensibili.

Per questi sistemi gli obblighi possono essere molto più articolati e cambiano a seconda del ruolo dell’organizzazione.

Applicazione delle disposizioni sui sistemi ad alto rischio classificati ai sensi dell’articolo 6(2) e dell’Allegato III.

Applicazione delle disposizioni per i sistemi ad alto rischio collegati ai prodotti dell’Allegato I e classificati ai sensi dell’articolo 6(1).

3. Rischio di trasparenza

Qui il punto centrale è permettere alle persone di capire, nei casi previsti, quando stanno interagendo con un sistema di IA o quando sono esposte a determinati contenuti generati o manipolati artificialmente. È l’area in cui opera principalmente l’articolo 50.

4. Rischio minimo o nullo

La maggior parte dei sistemi di IA rientra, secondo la Commissione, in questa categoria. Non è previsto lo stesso regime specifico dei sistemi ad alto rischio, ma possono comunque applicarsi altri obblighi trasversali o altre normative.

Formazione e competenze sull’IA: l’articolo 4

L’articolo 4 riguarda le conoscenze e competenze necessarie per utilizzare l’IA in modo consapevole. Le fonti europee definiscono questo ambito “alfabetizzazione in materia di IA”.

Il principio è che fornitori e utilizzatori professionali dei sistemi di IA adottino misure adeguate per sostenere lo sviluppo delle competenze delle persone che operano con tali sistemi per loro conto, tenendo conto delle conoscenze, dell’esperienza, della formazione, del contesto d’uso e delle persone interessate.

Non esiste un corso standard obbligatorio uguale per tutte le aziende. La formazione può essere una misura concreta, ma deve essere proporzionata agli strumenti utilizzati e ai rischi effettivi.

Articolo 50: che cosa significa “trasparenza” nell’uso dell’IA

L’articolo 50 contiene gli obblighi di trasparenza applicabili a determinati sistemi di intelligenza artificiale. In sostanza, nei casi previsti dalla legge, una persona deve poter capire quando sta interagendo con l’IA o quando un determinato contenuto ha origine artificiale.

50(1)

Interazione con le persone

Chi fornisce un sistema destinato a interagire direttamente con persone fisiche deve progettarlo in modo che l’utente sia informato dell’interazione con un sistema di IA, salvo quando ciò sia evidente nel contesto. Il caso più intuitivo è un chatbot o assistente virtuale.

50(2)

Marcatura tecnica dei contenuti

I fornitori di determinati sistemi che generano contenuti sintetici devono rendere gli output rilevabili come generati o manipolati artificialmente secondo le condizioni previste dalla norma. Per determinati sistemi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 è previsto un periodo transitorio fino al 2 dicembre 2026 per questo specifico obbligo.

50(3)

Determinati sistemi che analizzano le persone

Quando vengono utilizzati sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica nei casi consentiti, l’utilizzatore professionale deve informare le persone esposte al sistema secondo quanto previsto dall’articolo 50.

50(4)

Determinati contenuti pubblicati

In specifiche ipotesi deve essere resa nota l’origine artificiale del contenuto. Per i testi pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, la norma prevede un’eccezione quando vi siano una reale revisione umana o un controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assuma la responsabilità editoriale.

Gli obblighi dell’articolo 50 si applicano, in linea generale, dal 2 agosto 2026. La Commissione europea ha pubblicato linee guida e domande e risposte per chiarirne l’applicazione.

Novità Italia · ottobre 2026

Dal 23 ottobre 2026 entra in vigore il D.Lgs. 179/2026

Il Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 ottobre, adegua la normativa italiana all’AI Act ed entra in vigore il 23 ottobre 2026.

Per le imprese sono particolarmente rilevanti le disposizioni dedicate all’uso dell’intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro e nella sicurezza. Le decisioni finali sulla costituzione, modifica o cessazione del rapporto di lavoro, sui provvedimenti disciplinari e sulla valutazione delle prestazioni non possono essere affidate esclusivamente a un trattamento automatizzato nei casi disciplinati dalla norma.

Quando l’uso di sistemi di IA può incidere sull’organizzazione o sulla sicurezza del lavoro, tale utilizzo deve essere considerato nell’ambito della valutazione dei rischi e devono essere previste informazione e formazione adeguate.

Non significa che tutte le imprese debbano fare gli stessi adempimenti. Occorre prima censire quali sistemi di IA vengono realmente utilizzati, per quali funzioni e con quale impatto sui lavoratori.

ZEUS può affiancare l’impresa nella mappatura preliminare degli strumenti di IA, nel censimento degli utilizzi, nell’organizzazione della documentazione interna e nel coordinamento con i professionisti competenti per gli aspetti legali, privacy e sicurezza sul lavoro.

Cosa deve fare concretamente una società

Dopo aver individuato il tipo di utilizzo dell’IA, la società deve distinguere ciò che va verificato perché può derivare dalla legge da ciò che rappresenta una buona pratica organizzativa.

Da verificare per legge

Quattro controlli essenziali

  • Uso e ruolo: capire che cosa fa il sistema e se l’impresa lo utilizza, lo fornisce o assume un altro ruolo previsto dall’AI Act.
  • Livello di rischio: verificare se lo specifico utilizzo è vietato, ad alto rischio, soggetto a trasparenza oppure a rischio minimo o nullo.
  • Formazione e competenze: verificare le misure applicabili ai sensi dell’articolo 4.
  • Trasparenza e altri obblighi specifici: verificare l’articolo 50 e, quando ricorre un sistema ad alto rischio, gli ulteriori obblighi previsti per il proprio ruolo.

Buone pratiche organizzative

Tre strumenti utili

  • Mappare gli strumenti: sapere quali sistemi vengono utilizzati e per quali attività.
  • Dare regole interne: definire cosa può essere inserito nei sistemi, quali controlli servono e chi approva determinati output.
  • Conservare una traccia: documentare formazione, istruzioni e principali misure adottate, in modo proporzionato all’organizzazione.

Un registro interno o una policy aziendale possono essere molto utili, ma non sono un obbligo generale imposto nello stesso modo a tutte le imprese.

Aggiornamento 2026

Che cos’è il Digital Omnibus sull’IA

Il Digital Omnibus sull’IA è il Regolamento (UE) 2026/1744, pubblicato il 24 luglio 2026, che modifica alcune parti dell’AI Act con l’obiettivo di semplificarne l’attuazione e aggiornare specifiche regole e scadenze.

Tra le modifiche rilevanti per le imprese rientrano la riformulazione dell’articolo 4 sulle competenze in materia di IA, il nuovo calendario per alcune disposizioni sui sistemi ad alto rischio e il periodo transitorio specifico previsto per l’articolo 50(2).

Non è una nuova legge parallela all’AI Act: è un Regolamento che modifica l’AI Act. E non rinvia in blocco tutti gli obblighi.

Domande e risposte per le imprese

Uso ChatGPT per email, riassunti o documenti: è automaticamente “alto rischio”?

No. Il livello di rischio non dipende dal nome dello strumento, ma dalla funzione concreta, dalla finalità e dal contesto in cui viene utilizzato.

Creo un agente IA da offrire ai clienti: cambia il mio ruolo?

Può cambiare. Un’impresa che sviluppa o fa sviluppare un sistema e lo offre con il proprio nome può assumere il ruolo di fornitore ai sensi dell’AI Act. La qualificazione va verificata sul progetto concreto.

Tutte le aziende che utilizzano IA devono fare un corso?

No. L’articolo 4 non prescrive un corso unico obbligatorio. Richiede misure proporzionate per sviluppare competenze adeguate nelle persone che operano con i sistemi di IA per conto dell’organizzazione.

Un articolo scritto con il supporto dell’IA deve essere dichiarato?

Per determinati testi pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico può applicarsi l’articolo 50(4). La norma prevede però un’eccezione quando vi siano revisione umana o controllo editoriale effettivo e responsabilità editoriale della pubblicazione.

Il presente approfondimento ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non sostituisce una valutazione giuridica o professionale riferita al singolo caso concreto.

Bibliografia e fonti

Fonti normative

Normativa italiana

Commissione europea

Fonti consultate e verificate al 19 ottobre 2026.

Con il supporto dell'intelligenza artificiale.