Il punto essenziale
Non è “una CER più piccola”: dal 2026 esiste una strada in più
L’autoconsumo individuale a distanza non scompare. Continua a essere una soluzione molto interessante quando lo stesso soggetto ha più punti di consumo e uno o più impianti rinnovabili collocati in siti differenti.
La riforma del 2026, però, amplia il quadro: il D.Lgs. 3/2026 disciplina anche la condivisione dell’energia tra più clienti attivi che agiscono collettivamente. I rapporti possono essere regolati con un contratto di diritto privato, senza dover necessariamente costituire una Comunità Energetica.
Prima del 2026: il modello classico dell’autoconsumo a distanza
Nel modello oggi già operativo presso il GSE, la configurazione di autoconsumo individuale a distanza prevede un unico cliente finale. Possono esserci più punti di consumo, ma i POD in prelievo devono essere intestati allo stesso soggetto.
Produzione e consumi utilizzano la rete pubblica e, per la configurazione incentivata, ricadono nell’area sottesa alla stessa cabina primaria. Possono essere presenti anche produttori terzi, purché siano rispettate le condizioni GSE.
Fotovoltaico sul capannone, stalla e magazzino con POD diversi ma intestati alla stessa azienda.
Impianto in uno stabilimento e consumi in deposito e uffici dello stesso soggetto.
Più punti di consumo intestati alla stessa società e produzione rinnovabile in un altro sito.
Che cosa cambia dal 2026
Il D.Lgs. 3/2026 modifica l’articolo 14 del D.Lgs. 210/2021 e amplia la disciplina della condivisione dell’energia. I clienti attivi possono partecipare in forma aggregata e, quando agiscono collettivamente, regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato individuando un soggetto responsabile.
La novità più interessante è che non deve più esserci per forza un solo cliente finale in questa nuova forma di condivisione: possono essere coinvolti soggetti diversi.
- imprese e aziende agricole;
- negozi e attività commerciali;
- uffici e altre organizzazioni;
- clienti civili e cittadini privati;
- altri clienti finali che rispettino le condizioni applicabili.
Il decreto non fissa un numero massimo generale di partecipanti. Introduce invece specifici limiti di potenza in alcuni casi: ad esempio, quando partecipano clienti finali di dimensioni superiori alle PMI, la capacità degli impianti associati alla condivisione non può superare 6 MW.
Che cosa significa “stessa zona di mercato”?
È uno dei cambiamenti più importanti. La legge prevede che l’energia possa essere condivisa nell’ambito della porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa zona di mercato.
Una zona di mercato è un’area geografica del mercato elettrico italiano utilizzata per la formazione dei prezzi e la gestione del sistema. Tra le zone italiane rientrano, ad esempio, Nord, Centro-Nord, Centro-Sud, Sud, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Chi può essere proprietario dell’impianto?
Non è necessario che l’impianto appartenga a uno dei consumatori. La normativa consente che la titolarità o la gestione dell’impianto di produzione o di accumulo sia in capo a un soggetto terzo, nel rispetto delle condizioni previste.
Inoltre il nuovo “organizzatore della condivisione” o un soggetto terzo può possedere o gestire un impianto rinnovabile o di stoccaggio fino a 6 MW, senza essere necessariamente considerato cliente attivo, salvo che partecipi direttamente al progetto come tale.
Serve un “broker” che decide a chi va l’energia?
No, non nel senso fisico. L’energia non viene deviata materialmente verso un partecipante piuttosto che un altro. La condivisione avviene in modo virtuale attraverso le misure dei contatori.
Per ogni periodo rilevante, non superiore all’ora, l’energia condivisa è determinata confrontando l’energia immessa in rete dagli impianti con quella prelevata complessivamente dai clienti associati: rileva il valore minore tra le due quantità.
Può però esserci un soggetto responsabile o un organizzatore della condivisione. Può essere uno dei partecipanti oppure un soggetto terzo e può occuparsi, secondo l’accordo:
- delle comunicazioni tra i partecipanti;
- degli accordi economici e contrattuali;
- della fatturazione;
- del supporto alla gestione e al bilanciamento dei carichi;
- della gestione, misurazione e manutenzione degli impianti;
- delle notifiche e dei rapporti con i soggetti del mercato interessati.
Quindi è più corretto parlare di organizzatore o soggetto responsabile, non di broker che “distribuisce” fisicamente l’energia.
Lo scorporo in bolletta: uno dei punti più interessanti
Il D.Lgs. 3/2026 riconosce ai clienti attivi che partecipano alla condivisione il diritto allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, restando applicabili imposte, prelievi e oneri di rete previsti dalla disciplina.
È una novità molto importante perché porta la condivisione energetica più vicino a un beneficio direttamente visibile nella fornitura. Ma bisogna distinguere il principio previsto dalla legge dalla piena operatività: ARERA ha avviato con la deliberazione 223/2026/R/eel il procedimento per definire e aggiornare le modalità applicative.
Prima e dopo il 2026: cosa cambia davvero
Autoconsumo a distanza, nuova condivisione o CER?
| Autoconsumo individuale a distanza | Condivisione tra clienti attivi 2026 | CER | |
|---|---|---|---|
| Partecipanti | Un solo cliente finale | Più clienti attivi, anche soggetti diversi | Più membri o soci |
| Perimetro | Configurazione GSE oggi legata alla cabina primaria per l’autoconsumo incentivato | Stessa zona di mercato | Condivisione su zona di mercato; cabina primaria ancora rilevante per specifici benefici/incentivi |
| Struttura | Configurazione semplice | Contratto di diritto privato + soggetto responsabile/organizzatore | Comunità con propria struttura e regole |
| Impianto terzo | Sì, nei casi ammessi | Sì | Sì, secondo le regole della CER |
| Tariffa premio attuale | Sì, se ricorrono i requisiti GSE | Non va automaticamente equiparata alla tariffa CACER: attuazione 2026 in corso | Sì, se ricorrono i requisiti CACER |
| Quando ha senso | Più POD dello stesso soggetto | Più società o clienti che vogliono condividere energia senza creare una CER | Progetti territoriali o collettivi che vogliono una struttura stabile |
Quale soluzione conviene davvero?
Parti dalla verifica dell’autoconsumo individuale a distanza: è la configurazione più lineare e oggi ha una disciplina GSE già consolidata.
La riforma 2026 apre alla condivisione tramite accordo privato. È il caso da analizzare se non vuoi costituire una CER.
La CER resta utile quando il progetto è territoriale, coinvolge molti partecipanti e ha obiettivi comuni di medio-lungo periodo.
I vantaggi principali
Autoconsumo individuale a distanza
- consente di valorizzare produzione e consumi in siti differenti dello stesso soggetto;
- non richiede la costituzione di una CER;
- può comprendere più POD;
- può includere produttori terzi nei casi previsti;
- può accedere, se ne ricorrono i requisiti, alla tariffa premio GSE e alla valorizzazione ARERA.
Nuova condivisione tra clienti attivi
- permette di coinvolgere soggetti diversi;
- può includere anche cittadini privati;
- non richiede necessariamente una CER;
- amplia il perimetro alla zona di mercato;
- consente di nominare un organizzatore terzo;
- prevede il principio dello scorporo in bolletta dell’energia condivisa.
Un esempio economico: perché la contemporaneità dei consumi conta
Nel modello incentivato già operativo, la tariffa premio GSE sull’energia condivisa può variare, in funzione della potenza dell’impianto e del prezzo di mercato, indicativamente tra 60 e 120 €/MWh, con maggiorazioni geografiche per il fotovoltaico fino a 10 €/MWh nelle regioni del Nord. Il periodo di riconoscimento è di 20 anni per gli impianti ammessi.
Ma il numero più importante non è solo la tariffa: è quanta energia viene effettivamente condivisa nello stesso intervallo temporale. Un impianto che produce molto quando i partecipanti consumano poco avrà una quota di energia condivisa più bassa.
Per questo, prima di scegliere la configurazione, è fondamentale confrontare i profili di produzione e consumo.
Come si attiva
Per l’autoconsumo individuale a distanza già operativo
La pratica passa attraverso il servizio GSE per l’autoconsumo diffuso. Prima si verificano titolarità dei POD, localizzazione, cabina primaria, disponibilità delle aree, impianti e convenzioni già attive; poi si prepara la configurazione e la richiesta al GSE.
Per la nuova condivisione 2026
La legge prevede accordi di condivisione, un soggetto responsabile e la possibilità di nominare un organizzatore. Gli accordi dovranno essere registrati e notificati secondo le procedure che GSE, gestori di rete e operatori di mercato applicheranno. Al 5 settembre 2026 ARERA sta ancora completando la disciplina operativa, quindi non va presentata come una procedura già identica e standardizzata a quella GSE oggi disponibile per le configurazioni CACER.
FAQ
Un cittadino privato può partecipare?
Sì. Il nuovo quadro parla di clienti finali e clienti attivi e contempla espressamente anche i clienti civili. Il decreto prevede inoltre regole specifiche per la condivisione tra clienti civili.
Quante persone o aziende possono partecipare?
Il D.Lgs. 3/2026 non stabilisce un numero massimo generale di partecipanti. Restano però i requisiti tecnici, geografici e di potenza applicabili alla configurazione concreta.
Due società diverse possono condividere energia?
Il nuovo quadro 2026 consente la condivisione tra più clienti attivi che agiscono collettivamente. È proprio uno dei cambiamenti rispetto all’autoconsumo individuale a distanza classico.
Serve creare una CER?
No. I clienti attivi che agiscono collettivamente possono regolare i loro rapporti con un contratto di diritto privato e individuare un soggetto responsabile.
L’impianto deve essere di uno dei partecipanti?
No. Nei casi previsti la titolarità o la gestione può essere affidata a un soggetto terzo. Il decreto disciplina anche la figura dell’organizzatore che può possedere o gestire impianti fino a 6 MW.
L’organizzatore decide a chi va l’energia?
Non fisicamente. L’energia condivisa è calcolata sulla base delle misure di immissione e prelievo. L’organizzatore può gestire accordi, comunicazioni, fatturazione e aspetti operativi.
La stessa cabina primaria non serve più?
Non è più il perimetro generale della nuova condivisione, che viene estesa alla zona di mercato. La cabina primaria continua però a essere rilevante per specifiche valorizzazioni dei benefici di rete e per i meccanismi incentivanti già operativi.
La nuova condivisione ha gli stessi incentivi di una CER?
Non va dato per scontato. La tariffa premio CACER è oggi disciplinata per CER, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore individuale a distanza nei casi previsti. La riforma 2026 introduce nuovi diritti e modalità di condivisione, ma ARERA sta ancora completando l’attuazione economica e operativa.
Posso avere autoconsumo a distanza e partecipare anche a una CER?
Lo stesso soggetto può essere coinvolto in più configurazioni con punti distinti, ma uno stesso POD o impianto non deve essere conteggiato contemporaneamente in configurazioni incompatibili. La verifica va fatta sul caso concreto.
Fonti ufficiali
Hai più POD, più sedi o più soggetti che vogliono condividere energia?
ZEUS può ricostruire i punti di produzione e consumo, verificare il perimetro applicabile e confrontare autoconsumo individuale a distanza, nuova condivisione tra clienti attivi e CER.
Contatta ZEUS →Contenuto informativo aggiornato al 5 settembre 2026. La disciplina introdotta dal D.Lgs. 3/2026 è in fase di attuazione regolatoria: per il singolo progetto devono essere verificati i provvedimenti ARERA e le procedure GSE vigenti al momento della richiesta.
ZEUS + IA